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DISABILI: DISCRIMINANTI REQUISITI SERVIZIO INSERIMENTO MIRATO PROVINCIA CAGLIARI

28 maggio 2014 2 Commenti

                “La Provincia di Cagliari non può interpretare in modo restrittivo le norme a tutela dei soggetti con disabilità e in particolare le disposizioni per individuare i candidati da avviare a selezione per attività lavorative in amministrazioni ed enti pubblici. Così si moltiplica il disagio di persone già provate da evidenti difficoltà generando un intollerabile danno”. Lo sostiene Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, con specifico riferimento all’avviso pubblico per operatore giudiziario le cui domande sono scadute lo scorso 16 maggio.

“Tra i requisiti indicati – sottolinea Caligaris, la cui associazione ha ricevuto alcune segnalazioni – viene indicato al momento di pubblicazione del bando il possesso da parte del candidato, pena esclusione, della diagnosi funzionale corredata della relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione Medica di Verifica che peraltro spesso richiede tempi lunghi.  Tale clausola non risulta indicata nei bandi di selezione pubblica promossi dagli altri centri servizi per il lavoro della nostra regione”. La questione assume una valenza più ampia considerando, appunto, che gli altri Uffici delle amministrazioni provinciali non escludono a priori dalle selezioni i candidati disabili, in quanto il possesso di tale documento non costituisce requisito di partecipazione al bando, ma risulta fondamentale solo quando il candidato sta per essere avviato al lavoro”.

“Ad essere messa in discussione quindi – evidenzia la presidente di SDR – non è la validità e la fondatezza della certificazione in questione, disposta dal legislatore proprio a tutela del disabile, ma l’eccessiva rigidità nel definire le procedure concorsuali trasformando una norma emanata per favorire l’inserimento lavorativo del disabile in un capestro. Appare sconcertante inoltre che in precedenti selezioni mirate siano state escluse persone con attestati provvisori rilasciati dalla Commissione Medica della ASL 8 in cui viene precisato che “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici”.

“Sorprende infine che altrettanta rigidità nell’interpretazione della norma non avvenga sul piano della correttezza della formulazione dell’avviso pubblico. Risultano infatti omesse le modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria dei candidati alla selezione, come invece stabilisce espressamente la delibera della Giunta. Si costringono quindi i cittadini disabili a consultare il sito della Regione per cercare la documentazione. Insomma a una così ferrea solerzia nella forma non corrisponde altrettanta precisione nella sostanza generando – conclude Caligaris – considerazioni sulla scarsa trasparenza del procedimento. Urge quindi un chiarimento ed è auspicabile un rapporto di collaborazione con le ASL 8 per accelerare l’iter della Commissione Medica di Verifica”.

 

Cagliari, 27 maggio 2014

2 commenti »

  • luca scrive:

    Essendo stato colpito personalmente da tale provvedimento, aggiungo l’impossibilità di ricorrere in quanto l’organo al quale presentare eventuali osservazioni è la Provincia di Cagliari – Dirigente Settore Lavoro, entro 10 giorni dalla pubblicazione.
    Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni.

    Segnalo inoltre il messaggio INPS numero 3989 del 16-02-2011, il quale conferma l’incongruenza.

    La Commissione medica integrata, quindi, sulla base della valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, la relazione conclusiva in cui sono contenuti suggerimenti per le forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile.
    La relazione conclusiva dell’accertamento della condizione di disabilità viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l’impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato per il soggetto.

    In conclusione nessuna convocazione a selezione.

  • luca scrive:

    Altro elemento penalizzante per chi è iscritto da oltre 10 anni è la delibera Regionale n. 53-43 DEL 20.12.2013 (Allegato):

    Anzianità di iscrizione negli elenchi della L. n. 68/1999
    L’anzianità d’iscrizione viene calcolata entro il tetto massimo di 120 mesi (10 anni) oltre il quale non si matura alcun punteggio.

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