CARCERI: INACCETTABILE SOSPENSIONE PATRIA POTESTA’ A GENITORE DETENUTO
Fa discutere il grave provvedimento assunto dai Giudici del Tribunale dei Minori di Cagliari nei confronti di un padre privato della libertà. Con un’ordinanza ha infatti sospeso per otto mesi la patria potestà a un cagliaritano, detenuto nella Casa Circondariale di Buoncammino, perché ha subito una condanna in primo grado a “una pena rilevante”. Ha quindi rinviato la decisione definitiva sull’istanza di decadenza presentata dall’ex coniuge, che ha contratto nuovo matrimonio, al risultato del processo d’Appello. La decisione, che costituisce un precedente con pesantissime conseguenze, ha gettato nello sconforto l’uomo inducendolo in uno stato di grave prostrazione. Il provvedimento è stato assunto nonostante siano stati esclusi elementi che possano costituire “prova di una violazione grave dei doveri genitoriali da parte dell’adulto o di un suo disinteresse per la vita del figlio”.
“Un’ordinanza assurda – sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” che ha avuto un colloquio con il detenuto – per le conseguenze immediate che determinerà. La sospensione temporanea della patria potestà comporterà l’impossibilità per il genitore di comunicare con il figlio telefonicamente o per lettera e di intervenire su decisioni importanti relative a questioni sanitarie o scolastiche, fino al prossimo 7 novembre quando è stata fissata la nuova udienza. Ciò che tuttavia appare più inquietante è che la sospensione della patria potestà possa avvenire non perché il genitore abbia messo in atto comportamenti lesivi o pregiudiziali nei confronti del minore ma per “la gravità delle accuse mossegli in sede penale” e poiché è “ intervenuta una sentenza di primo grado con condanna a pena rilevante per reati particolarmente gravi”. L’ordinanza insomma nega anche la presunta innocenza sancita dalla Costituzione prima di un’eventuale condanna definitiva”.
“Impedire al minore di continuare a mantenere un rapporto affettivo con il padre può anziché salvaguardarlo – osserva ancora la presidente di SDR – provocare un trauma nel ragazzo peraltro in età preadolescenziale inducendolo ad assumere un atteggiamento di ribellione nei confronti della madre e del suo nuovo marito anche perché nel frattempo gli è stata negata la possibilità di incontrare la nonna paterna da cui si recava per comunicare telefonicamente con il genitore. Quest’ultimo si è visto negare il diritto di parlare con il figlio in modo unilaterale dalla ex moglie. Si è creata pertanto una condizione che non sembra salvaguardare in alcun modo i diritti del minore a mantenere costanti rapporti con i propri cari e particolarmente con il padre e la nonna, divenuta anch’essa vittima di un rapporto matrimoniale naufragato. A destare perplessità sulla decisione del Tribunale sono inoltre alcune osservazioni, evidenziate nell’ordinanza, che appaiono in contrasto con la decisione finale”.
“Le positive informazioni assunte sulle caratteristiche di personalità del detenuto – scrivono i Giudici nel documento – si fondano non solo sulle affermazioni, pur riportate, dei familiari, quanto su notizie acquisite attraverso persone terze rispetto alla vicenda (il parroco ed il responsabile di una cooperativa). Infine, non va trascurato ai fini della decisione che il padre ha mostrato un costante interessamento nella presente procedura, costituendosi tempestivamente non appena ricevuta la notificazione del ricorso e chiedendo di intervenire ad ogni udienza. Deve, alla stregua di tutto quanto sin qui esposto, escludersi che gli elementi acquisiti costituiscano prova di una violazione grave dei doveri genitoriali”.
“Vi è infine un aspetto del dispositivo che rischia – afferma Caligaris – di avere conseguenze pesantissime su tutti i cittadini privati della libertà. Legare la potestà genitoriale alla gravità di una pena, peraltro non definitiva, significa aprire la strada all’interdizione per ogni detenuto, madre o padre, dalla responsabilità sui figli minori generando una prassi in contrasto col principio che la famiglia d’origine e i genitori naturali hanno una corsia preferenziale a meno che non si rendano responsabili di gravi mancanze verso i figli, ma, secondo i Giudici, non è questo il caso. Significa anche negare al detenuto il diritto all’affettività con il parente più prossimo, il figlio, e condizionare negativamente il suo reinserimento sociale”.
Avverso all’ordinanza del Tribunale dei Minori di Cagliari ha presentato reclamo l’avv. Carlo Amat, difensore del detenuto. “L’auspicio – conclude l’esponente socialista – è una rivisitazione delle circostanze alla base della richiesta di sospensione della patria potestà consentendo a padre e figlio di continuare a rapportarsi secondo quanto stabilito in precedenza garantendo ad entrambi e agli stretti familiari di godere dell’affettività”.
Cagliari, 15 febbraio 2012
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