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RICORSO TAR AVV. COSTANTINO MURGIA

26 novembre 2010 Nessun Commento

 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

                                                                                       CAGLIARI

Ricorso

BARRACCIU FRANCESCA (C.F. BRR FNC 66H51 I851X), residente in Sorgono; ZUNCHEDDU CLAUDIA (C.F. ZNC CLD 51T68B274V), residente in Cagliari; AMISTANZIA (C.F. 92131270925) Associazione politico-culturale “Donne Sarde del Centro Sinistra”, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Dettori Ivana (C.F. DTT VNI 56A50 F979N), residente in Nuoro; FIDAPA (C.F. 90018160920), Movimento d’opinione indipendente delle donne nelle arti, professioni e mestieri, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Salis Rina (C.F. SLS RNI 41A58 F979N), residente in Quartu Sant’Elena; ASSOCIAZIONE  “SOCIALISMO DIRITTI RIFORME” (C.F. 92164900927), Associazione Culturale senza scopo di lucro, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Caligaris Maria Grazia (C.F. CLG MGR 57R55 E425T), residente in Quartu Sant’Elena; SILVAS PAOLA (C.F. SLV PLA 75A67 F979W), residente in Orani; “ASSOCIAZIONE DI CAGLIARI ARTICOLO 21 LIBERI DI” (C.F. 92142760922), con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro-tempore Fois Gianfranca Maria (C.F. FSO GFR 49P43 F979I), residente in Cagliari; BISSON PIERA (C.F. BSS PRI 59M54 G450G), residente in Olbia; SCHIRRU AMALIA (C.F. SCH MLA 53B65 I166H), residente in San Sperate; PORCU ANTIOCO (C.F. PRC NTC 60H12 B354K), residente in Cagliari; MILIA GRAZIANO ERNESTO (C.F. MLI GZN 59M10 F979E), residente in Quartu Sant’Elena; CORDA RITA (C.F. CRD RTI 52S68 I580U), residente in Selargius; PULGA LAURA (C.F. PLG LRA 53D50 B354V), residente in Quartucciu; MURA ROMINA (C.F. MRU RMN 70E61 H659X), residente in Sadali; DEPAU LUISA ANNA (C.F. DPE LNN 51P66 B354F), residente in Selargius; STRAZZERA VINCENZO (C.F. STR VCN 56E26 B354P), residente in Cagliari; BELELLI MARCELLO (C.F. BLL MCL 47P02 B354L), residente in Cagliari; MUGGIANU ANTONIO (C.F. MGG NTN 65H25 A492Y), residente in Atzara; MURA MICHELA (C.F. MRU MHL 76A42 B354Q), residente in Sestu; MELONI FRANCESCO ANGELO (C.F. MLN FNC 75M01 A192A), residente in Sassari; DETTORI ELISABETTA (C.F. DTT LBT 81D42 I452D), residente in Cagliari; MELONI LAURA (C.F. MLN LRA 43L47 A126S), residente in Cagliari; ROSSI ROSANNA (C.F. RSS RNN 37M62 B354X), residente in Cagliari; DEIDDA ANNA MARIA (C.F. DDD NMR 51P53 B354M), residente in Cagliari; CARBONI ROSANNA (C.F. CRB RNN 57B45 B062S), residente in Silanus; SASSU LUISA (C.F. SSS MLG 59P42 F721S), residente in Cagliari; PORRU DANIELA (C.F. PRR DNL 68M55 B354N), residente in Cagliari; SERRA DANIELA (C.F. SRR DNL 60T54 B354G), residente in Cagliari; CICOTTO MARIA RITA (C.F. CCT MRT 52C43 B354J), residente in Sestu; SABA PATRIZIA (C.F. SBA PRZ 58R60 I695N), residente in Sestu; NOLI GIUSEPPINA RITA (C.F. NLO GPP 68L59 F205M), residente in Orani; ZANZU ANTONIETTA (C.F. ZNZ NNT 55S48 G071W), residente in Orani; CADDEO GIUSEPPINA (C.F. CDD GPP 44H43 D827R), residente in Orani; CAPPAI GIOVANNI (C.F. CPP GNN 55M18 H118P), residente in Quartu Sant’Elena; BELELLI DARIO (C.F. BLL DRA 87R04 B354N), residente in Cagliari; SPIGA STEFANIA (C.F. SPG SFN 80H49 B354N), residente in San Sperate; DEIDDA CATERINA (C.F. DDD CRN 70D70 E400I), residente in Serrenti; PODDA MARINA (C.F. PDD MRN 56B65 E336J), residente in Isili; DESOLE PATRIZIA (C.F. DSL TRZ 65L42 G015B), residente in Olbia; COCCO GIOVANNA MARIA (C.F. CCC GNN 61H68 B354B), residente in Monserrato; BRAI MARIA TECLA (C.F. BRA MTC 64R52 B354B), residente in Quartu Sant’Elena; CARDIA DANIELA (C.F. CRD DNL 63M57 B354N), residente in Quartu Sant’Elena; PILLERI RAIMONDA (C.F. PLL RND 62C45 Z110U), residente in Quartu Sant’Elena; CORRIAS PATRIZIA (C.F. CRR PRZ 66D53 B354K), residente in Quartu Sant’Elena; PUDDU MARIA GRAZIA (C.F. PDD MGR 68H41 H118Y), residente in Quartu Sant’Elena; PISU MARIA FRANCESCA (C.F. PSI MFR 62S57 G210O), residente in Quartu Sant’Elena; DEMURTAS ANNA MARIA (C.F. DMR NMR 58H65 A492Z), residente in Quartu Sant’Elena; SOI VIRGINIA (C.F. SOI VGN 47C54 I765R), residente in Capoterra; MURTAS ISABELLA (C.F. MRT SLL 78C68 B354D), residente in Capoterra; DIANA ROSSELLA (C.F. DNI RSL 57H53 I734J), residente in Siliqua; CASU TAMARA (C.F. CSA TMR 51T52 D323F), residente in Selargius; BOI MARINELLA (C.F. BOI MNL 57P44 D842N), residente in Cagliari; SPANEDDA MONICA (C.F. SPN MNC 69M47 I452P), residente in Sassari; BIOSIN NIVES (C.F. BSN NSR 59E60 I452P), residente in Sassari; MARRAS SARA (C.F. MRR SRA 77H62 I851X), residente in Sorgono; ZEDDE FRANCA (C.F. ZDD FNC 50L42 I851Q), residente in Sorgono; SALE MARIA ANTONIETTA (C.F. SLA MNT 57M47 A977X), residente in Sassari; COCCO MARIA LUCIA (C.F. CCC MLC 54A64 I452M), residente in Tissi; “ASSOCIAZIONE NOI DONNE 2005” (C.F. 92097250903), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Fantato Maria Francesca (C.F. FNT MFR 75C64 I452V), residente in Sassari; MARRAS ALESSIA (C.F. MRR LSS 82C67 I851J), residente in Sorgono; MELEDDU GIOVANNA MARIA (C.F. MLD GNN 55E50 I851K), residente in Sorgono; MELE ROSA (C.F. MLE RSO 67H65 A192X), residente in Sorgono; CORRIGA FRANCA (C.F. CRR FNC 53R59 I851J), residente in Sorgono; MEREU LYDIA (C.F. MRE LYD 59S41 Z110R) residente in Sorgono; elettivamente domiciliati in Cagliari, Viale Bonaria n. 80, presso l’Avv. Prof. Costantino Murgia, che li rappresenta e difende in giudizio per procura speciale a margine del presente atto;

Ricorrenti

in contraddittorio

  • REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro-tempore;
  • PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;

Resistenti

e nei confronti

  • Cappellacci On. Dott. Ugo, res.te in Cagliari; Floris On. Dott. Mario, res.te in Capoterra; Rassu On. Dott. Nicolò, res.te in Torralba; Oppi On. Dott. Giorgio, res.te in Quartu S. Elena; Cherchi On. Dott. Oscar, res.te in Oristano; Milia On. Dott. Sergio, res.te in Sassari; Liori On. Dott. Antonello, res.te in Cagliari; Carta On. Dott. Angelo, res.te in Dorgali; Sannittu On. Dott. Sebastiano, res.te in Berchidda; La Spisa On. Dott. Giorgio, res.te in Cagliari; Prato On. Dott. Andrea, res.te in Castelsardo; Crisponi On. Dott. Luigi, res.te in Oliena; Manca On. Dott. Francesco, res.te in Cagliari;

Controinteressati

per l’annullamento

  • del Decreto n. 138/04.10.2010 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato componenti della Giunta Regionale i Signori: Mario Floris; Giorgio La Spisa; Giorgio Oppi; Andrea Prato; Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi; Francesco Manca; Sergio Milia; Antonio Angelo Liori; Mario Angelo Giovanni Carta;
  • del Decreto n. 141/05.10.2010 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato componenti della Giunta Regionale i signori: Nicolò Rassu e Sebastiano Sannitu;
  • del Decreto n. 143/06/10/2010 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato componente della Giunta Regionale il Sig. Luigi Crisponi;
  • di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale.

****

Con gli impugnati provvedimenti, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato i controinteressati indicati in epigrafe componenti della Giunta Regionale che quindi risulta attualmente composta da 12 assessori, oltre al suo Presidente, tutti di sesso maschile.

Sennonché, gli atti sopra indicati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti, tutti elettori in Sardegna, e/o elettori consiglieri regionali (Barracciu Francesca), e/o legali rappresentanti di associazioni istituite a tutela dei diritti delle donne, i quali pertanto li impugnano col presente atto e ne chiedono l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli: 51, 1° comma, 117, 7° comma, 114, 1° comma, della Costituzione; 1, del D.L.vo 11.04.06 n. 118; 1, D. Leg.vo 25.01.2010, n. 5; 1, D. Leg.vo 11.04.2006, n. 198; 15, 2° comma, e 17 dello Statuto Sardo; 3, 2° comma, L. 31.01.2001, n. 2. Eccesso di potere.

Come si è già accennato, con gli atti impugnati è stata costituita, ai sensi dell’art. 3, L. C. n. 2/2001, la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna che risulta composta dal Presidente e da 12 assessori, tutti di genere maschile. Non c’è dubbio, pertanto, che tale composizione sia lesiva della disciplina costituzionale e statutaria, prevista a tutela della necessaria pari opportunità tra i due sessi, come del resto si desume sia dall’art. 51, primo comma, della Costituzione – il quale prevede che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini – sia dall’art. 15 dello Statuto Sardo –sia dall’art. 15 dello Statuto Sardo secondo il quale al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso delle consultazioni elettorali.

Tali disposizioni sono immediatamente e concretamente applicabili nei rapporti intersoggettivi, dimodoché ogni autorità pubblica chiamata a provvedere in argomento, di livello nazionale, regionale o locale deve necessariamente agire sulla base dei canoni della c.d. “democrazia paritaria”, e quindi nel rispetto dei principi di pari opportunità. Di conseguenza, tutti gli atti pubblici che non tengano adeguatamente conto del necessario riequilibrio di genere  risulteranno emessi in violazione di siffatto obbligo costituzionale.

A sua volta, l’art. 1, Decreto leg.vo 11.04.06, n. 118, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dall’art. 1 del  Decreto leg.vo 25.01.2010, n. 5, stabilise che l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi….

A fronte delle diverse disposizioni indicate in rubrica, non c’è dubbio che gli atti impugnati siano palesemente illegittimi, anche per le seguenti ragioni.

1.1) Gli impugnati decreti presidenziali, nel prevedere che i 12 componenti della Giunta Regionale, siano tutti di genere maschile hanno violato indiscutibilmente le condizioni di eguaglianza e le pari opportunità tra uomo e donna richieste dall’art. 51 della Costituzione. Appare innegabile, infatti, che tali condizioni non siano rispettate nel momento in cui nessuna donna è stata chiamata a far parte della stessa Giunta, e quindi a ricoprire il relativo incarico. È dunque innegabile il contrasto degli atti impugnati con l’art. 51 il quale stabilisce che le istituzioni della “Repubblica”, della quale fanno parte indiscutibilmente anche le Regioni, debbono promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. In altre parole, il termine “Repubblica” deve essere interpretato alla luce della nuova formulazione contenuta nel primo comma dell’art. 114 Cost., in forza del quale la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Pertanto, tutti gli enti territoriali, comprese le regioni, sono tenuti alla realizzazione dell’obiettivo indicato dall’art. 51, cit..

A sua volta, l’espressione “appositi provvedimenti”, pure contenuta nel cit. art. 51, comprende non solo gli atti legislativi, ma anche i regolamenti e gli altri atti amministrativi. Tale locuzione riguarda, in altre parole, la possibilità di attuare con qualsiasi strumento – legislativo oppure amministrativo – il principio delle pari opportunità. Come ben evidenziato in occasione dei lavori parlamentari relativi alla richiamata novella costituzionale del 2003, si prospetta in questo senso un campo d’azione articolato nelle fonti e nei soggetti che pongono in essere il ridetto principio: la norma costituzionale prefigura infatti un’ampia e diversificata attività promozionale posta in essere dai soggetti della Repubblica, non necessariamente soltanto con atti normativi, e dunque una grande varietà di soluzioni, perché naturalmente diversi possono essere gli approcci al problema e i modi di affrontarlo (cfr. relazione di accompagnamento al disegno di legge costituzionale, nella quale si parla anche di “norma-ombrello”: così TAR Puglia, sent. n. 622/2010).

Deve anche osservarsi che l’art. 51 Cost. è norma direttamente e concretamente applicabile nei rapporti intersoggettivi e comporta, per qualsiasi soggetto pubblico, anche regionale e/o locale, rientrante nella definizione di cui all’art. 114 Cost., l’obbligo di provvedere, quale che sia l’oggetto dei singoli interventi, sulla base dei canoni della c.d. “democrazia paritaria” (Cfr. TAR Puglia, sent. cit. n. 622/2010). Trattasi, in altre parole, di disposizione immediatamente precettiva non essendo logicamente accettabile la sussistenza di norme ad efficacia programmatica, in contrapposizione a norme ad efficacia obbligatoria, in quanto ogni norma giuridica è per sua stessa natura obbligatoria, se non altro per il solo fatto di essere inserita in un ordinamento normativo che valga a qualificarla come tale. Parlare di norma programmatica come di norma che, al pari di ogni programma, può essere o meno attuata, equivarrebbe a negare il concetto stesso di norma (Cfr. TAR Puglia, sent. cit. n. 622/2010).

In ogni caso, anche le c.d. norme programmatiche concorrono a costituire l’ordine giuridico, dando vita altresì a pretese azionabili rivolte a chiedere la loro osservanza da parte degli organi cui è attribuita la relativa competenza. La norma in esame, cioè, vincola, in ogni caso tutte le amministrazioni della Repubblica ed i propri rappresentanti istituzionali, anche a livello regionale, ad agire nel rispetto del principio di pari opportunità. Di conseguenza, ogni statuizione che non tenga adeguatamente conto del necessario “riequilibrio di genere”, come nel caso degli atti impugnati, costituisce una gravissima violazione di siffatto obbligo costituzionale.  

Analoghe considerazioni valgono anche per l’art. 15 dello Statuto della Regione che a sua volta fissa un generale canone conformativo dell’azione degli organi regionali (e tra questi il Presidente) a che si raggiunga subito, attraverso l’esercizio dell’azione amministrativa concernente la costituzione degli organi, l’obbiettivo dell’equilibrio di genere.

Le considerazioni che precedono trovano ora conferma, tra l’altro, nella nuova formulazione di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), n. 2 e 4 del decreto legislativo n. 5 del 2010, secondo la quale la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione: l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

In conclusione:

  • il Presidente della Regione era tenuto a rispettare i fondamentali principi (id est, pari opportunità) contenuti nelle disposizioni testé richiamate (artt. 51, 114 e 117 Cost.; art. 15 St. Sardo, art. 1, D.Lvo n. 5/2010), ma anche nelle c.d. norme “di scopo” che infatti concorrono a formare l’ordinamento repubblicano in relazione a qualsivoglia tipo di provvedimento – normativo oppure amministrativo – che si intende adottare con riguardo ai diversi settori di intervento; tali  norme, in altre parole, non possono essere considerate alla stregua di una “mera raccomandazione liberamente disattendibile”, pena l’inevitabile depotenziamento delle medesime in termini di precettività (Cfr. TAR Puglia, sent. cit. n. 622/2010);
  • le stesse disposizioni contengono del resto regole giuridicamente rilevanti (la cui inosservanza costituisce violazione del principio delle pari opportunità), dirette a valere non solo in presenza di un’attuazione statutaria, ma anche, in ipotesi, in assenza di siffatto recepimento, e quindi nella stessa sede di nomina dei membri degli organi collegiali delle Regioni. In altre parole, sono disposizioni immediatamente vincolanti, rispetto al fine specifico da raggiungere in questo caso (riequilibrio della rappresentanza dei due sessi);
  • spetterà agli organi competenti valutare caso per caso le modalità attraverso cui ottemperare all’obbligo in questione, e ciò tenuto anche conto delle singole circostanze che caratterizzano il caso concreto.

Dunque, il Presidente della Regione avrebbe dovuto necessariamente tenere conto del principio delle pari opportunità, garantendo un perfetto equilibrio tra i due sessi nella composizione della Giunta. A tanto si perviene anche considerando la particolare natura del potere esercitato, dovendosi ritenere acquisito nella giurisprudenza (cfr., T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 15 maggio 2006, n. 1759; Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 1995, n. 898; Cass., SS.UU., 16 aprile 1998, n. 38823) il principio secondo cui i provvedimenti di nomina quali quelli in esame, pur costituendo atti di alta amministrazione e seppure connotati da un tasso di discrezionalità particolarmente elevato, non sono tuttavia sottratti, come tali, alla disciplina legale, in questo caso di grado costituzionale, e quindi al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento: tra questi, quello delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alle citate fonti costituzionali, statutarie e legislative.

La Corte Costituzionale, sebbene con riferimento alla specifica tematica della rappresentanza nelle Assemblee elettive, ha recentemente affermato che la disciplina costituzionale richiamata al numero che precede è ispirata al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese (Corte Cost., Sent. n. 4 del 2010) anche perché le Regioni risultano essere destinatarie di un’ulteriore obbligo costituzionale, parimenti relativo alla parità di accesso alle cariche elettive. L’art. 117, comma settimo, Cost., stabilisce infatti che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La Corte costituzionale ha precisato che tale disposizione, ponendo esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio, connota come immediatamente doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni (sent. Corte Cost. n. 49 del 2003).

Anche l’art. 117, 7° comma, in esame è norma immediatamente applicabile in forza dell’indiscussa precettività dei principi relativi alla composizione degli organi fondamentali della Regione, dovendosi altrimenti ritenere, contro diritto e logica, che sarebbero dotati di maggior potere cogente i più modesti provvedimenti amministrativi regionali, rispetto alla stessa costituzione.

Non c’è dubbio pertanto che il Presidente della Regione, avendo costituito la Giunta Regionale senza la partecipazione di alcun componente di genere femminile, abbia palesemente violato, con gli atti impugnati, gli artt. 51, 114 e 117 della Costituzione; 15 dello Statuto Sardo; 1 del codice delle pari opportunità.

****

1.2) Gli impugnati provvedimenti presidenziali sono censurabili anche perché totalmente privi di motivazione, tanto più necessaria nella fattispecie considerato che gli artt. 51, 117, 114 della Costituzione, 15 dello Statuto Sardo e del codice delle pari opportunità impongono la presenza “equilibrata” dei due sessi negli organi pubblici collegiali, e quindi anche nella Giunta Regionale.

I provvedimenti impugnati sono dunque censurabili anche per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione e devono essere pertanto annullati parimenti per questi motivi.

Istanza di sospensione

I provvedimenti impugnati stanno già producendo i loro effetti e devono perciò essere subito sospesi risultando il fumus boni juris del tutto evidente dalle censure che precedono.

D’altro canto, se si dovesse attendere il normale corso del giudizio, un’eventuale decisione positiva, destinata ad intervenire verosimilmente dopo, o comunque alla fine della legislatura, sarebbe priva di qualsiasi concreta rilevanza per i ricorrenti e per gli elettori della Sardegna.

Infine, tutti gli atti adottati dalla Giunta nella sua attuale composizione sarebbero illegittimi e suscettibili di annullamento.

Sussiste, dunque, il grave ed irreparabile danno che giustifica l’immediata sospensione richiesta.

Va infine precisato che i ricorrenti – persone fisiche, sono tutti elettori iscritti nelle liste elettorali per il Consiglio Regionale. L’On. Francesca Barracciu è anche consigliere regionale in carica. Le ricorrenti Dettori Ivana, Salis Rina, Caligaris Maria Grazia, Fois Gianfranca Maria, sono legali rappresentanti pro-tempore delle rispettive associazioni, come indicate in epigrafe, costituite a tutela dei diritti delle donne. I ricorrenti pertanto agiscono in giudizio tutti nelle predette qualità.

****

Per i suesposti motivi, riservata ogni ulteriore difesa, si conclude perché codesto Ecc.mo Tribunale Voglia, previa sospensione: accogliere il ricorso in esame, e per l’effetto annullare gli atti impugnati, con ogni consequenziale pronunzia anche in ordine alle spese del giudizio.

Cagliari, lì 23 Novembre 2010          

               Prof. Avv. Costantino Murgia

RELATA DI NOTIFICA. Cagliari, lì

Richiesto come sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Cagliari, ho  notificato quanto precede a:

1) Regione Autonoma della Sardegna, in persona del presidente pro-tempore; e ciò ho eseguito mediante consegna di copia conforme all’originale, nella sua sede in Cagliari, c/o il Palazzo della Regione, Viale Trento, n. 69, a mani di 

 

 

2) Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, e ciò ho eseguito mediante consegna di copia conforme all’originale, nella sua sede in Cagliari, c/o il Palazzo della Regione, Viale Trento, n. 69, a mani di  

3) CAPPELLACCI UGO, e ciò ho eseguito mediante consegna di copia conforme all’originale, nella sua residenza in Cagliari, Via Malpighi, n. 5, a mani di   

4) LIORI ANTONELLO, e ciò ho eseguito mediante consegna di copia conforme all’originale, nella sua residenza in Cagliari, Via Piemonte, n. 11, a mani di

5) LA SPISA GIORGIO, e ciò ho eseguito mediante consegna di copia conforme all’originale, nella sua residenza in Cagliari, Via Carbonazzi, n. 2

 

RELATA DI NOTIFICA. Cagliari, lì

Richiesto come sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Cagliari, ho  notificato quanto precede a:

5) FLORIS MARIO, e ciò ho eseguito mediante invio di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 09012 Capoterra (CA), 11° strada, n. 9, loc. Poggio dei Pini

6)  RASSU NICOLO’, e ciò ho eseguito mediante invio di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 07048 Torralba (SS), Via Pitzalis, n. 1

7) OPPI GIORGIO, e ciò ho eseguito mediante invio di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 09045 Quartu Sant’Elena, (CA), Via Austria 4/D

8) CHERCHI OSCAR, e ciò ho eseguito mediante consegna di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 09170 Oristano, Via D’Annunzio, n. 5

9) MILIA SERGIO, e ciò ho eseguito mediante invio di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 07100 Sassari, Strada Vicinale Via Prunizzadda – Serra Secca, 3D

RELATA DI NOTIFICA. Cagliari, lì

Richiesto come sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Cagliari, ho  notificato quanto precede a:

10) CARTA ANGELO, e ciò ho eseguito mediante invio di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 08022 Dorgali (NU), Via Lamarmora

11) SANNITTU SEBASTIANO, e ciò ho eseguito mediante invio di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 07022 Berchidda (OT), Via Torino, n. 3

 

12) PRATO ANDREA, e ciò ho eseguito mediante invio di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 07031 Castelsardo (SS), Via Bastione n. 4

13) CRISPONI LUIGI, e ciò ho eseguito mediante invio di copia conforme all’originale in plico racc. a.r. dal locale ufficio postale, nella sua residenza in 08025 OLIENA (NU), c/o Hotel su Cologone, Loc. Su Cologone

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